Dal 9 Maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme sul “cambio di residenza in tempo reale”.
L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL’ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL’ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1. lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero(disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
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Direttamente all’ufficio anagrafe (negli orari di apertura al pubblico);
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Per raccomandata, indirizzata a: Comune di San Marzano sul Sarno, Ufficio Anagrafe, Piazza Umberto I, 84010 San Marzano sul Sarno;
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Per fax al numero 081-5188211;
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Per via telematica all’indirizzo PEC : affarigenerali.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu
Quest’ultima possibilità (per via telematica) è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il Cittadino proveniente dall’estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o tutela.
Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l’ufficiale d’anagrafe rilascia all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa. L’ufficio procede tempestivamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti attraverso gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale.
Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l’iscrizione o la registrazione dei cambiamenti di residenza si intenderà confermata.
Nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficiale d’anagrafe provvederà a comunicare all’interessato gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni. Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale d’anagrafe procederà al ripristino della posizione anagrafica precedente e provvederà a segnalare alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti negativi esperiti.