L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:
- •
Separazione personale;
- •
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- •
modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando: vi sia accordo tra loro; non vi siano figli minori anche di una sola parte, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competenza
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
• residenza di uno dei coniugi.
Procedura e modalità di presentazione della domanda
Per attivare la procedura è necessario contattare telefonicamente l'Ufficio di Stato Civile o presentarsi direttamente presso l'Ufficio stesso per verificare la competenza di cui sopra e successivamente, se sussistono i requisiti per la presentazione della domanda, verrà fissato un appuntamento.
Tali requisiti per la presentazione sono anche indicati nelle dichiarazioni sostitutive allegate a piè di pagina.
Nei soli casi di separazione personale o divorzio secondo condizioni concordate è previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni:
• un primo appuntamento per ricevere le dichiarazioni dei coniugi e per la compilazione e sottoscrizione dell'accordo;
• un secondo appuntamento per la compilazione e la sottoscrizione della conferma dell'accordo.
La mancata comparizione delle parti nel giorno ed orari concordati, senza giustificato motivo, equivale a mancata conferma dell'accordo.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Documenti da presentare
• carta d'identità;
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione in base alla casistica (in allegato in fondo alla pagina)
• sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
• precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
Costi e modalità di pagamento
All'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civile del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Per informazioni e per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi:
UFFICIO STATO CIVILE
Tel. 0815188216
PEC: statocivile.sanmarzanosulsarno@asmepec.it