Rateizzi

rateizzo
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Il contribuente, che si trova in temporanea situazione di difficoltà finanziaria e se trattasi di entrate tributarie arretrate comprese di eventuali sanzioni ed interessi, può richiedere la dilazione del pagamento dei solleciti di pagamento, degli avvisi di accertamento e delle relative ingiunzioni fiscali, ai sensi dell’art. 20 e 21 del Regolamento Generale delle Entrate.

RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI (art. 20)

Numero Rate

Su richiesta motivata dall’interessato che attesti la situazione temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria, trattandosi di tributi arretrati (compresi spese, interessi e sanzioni), può essere concesso il beneficio di un pagamento rateale in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 75,00, secondo il seguente schema.

Per le Persone Fisiche
(importo minimo 150,00 €)
a) per debiti da € 150,01 a € 999,99 fino a un massimo di 6 rate;
b) per debiti da € 1.000,00 a € 2.999,99 fino a un massimo di 12 rate;
c) per debiti superiori a € 3.000,00 fino a un massimo di 24 rate.

Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche e comunque per gli esercenti attività d'impresa
(importo minimo 300,00 €)
a) per debiti da € 300,01 a € 1.999,99 fino a un massimo di 6 rate;
b) per debiti da € 2.000,00 a € 3.999,99 fino a un massimo di 12 rate;
c) per debiti superiori a € 4.000,00 fino a un massimo di 24 rate.

Per importi superiori a 6.000,01, per entrambi le tipologie di contribuenti, la durata massima non può essere inferiore a nr. 36 rate così come stabilito dall’art. 1 comma 797 della Legge 160/2019.

È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento) i termini del rateizzo, comunque saranno calcolati con riferimento al singolo atto. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

Documentazione Richiesta


A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
a) Persone fisiche e ditte individuali:
1. La dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 12.000,00;
b) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

1. Auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
2. Copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 12.000,00;
c) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
1. Auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
2. Copia del bilancio di esercizio;
3. Prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o consulenti del lavoro.

Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate
la documentazione richiesta è:
- per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica;
- mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

Qualora l’importo oggetto di rateazione è superiore a € 20.000,00
il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l’intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell’ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. Le clausole previste sono descritte dal comma 5.

Scadenza domanda

La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell’avvio della riscossione coattiva. Nel caso le procedure siano già state avviate trova applicazione l’articolo 21.

Casi in cui non può essere concessa la rateizzazione

La rateazione non è in ogni caso consentita:
a. quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3;
b. quando sono già iniziate le procedure esecutive;
c. quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi.

Decadenza del beneficio

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

RATEIZZAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA (art. 21)

Numero Rate

Su richiesta motivata dall’interessato che attesti la situazione temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria, trattandosi di crediti tributari iscritti in liste di carico e posti in riscossione coattiva, può essere concesso il beneficio di un pagamento rateale in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 150,00, secondo il seguente schema.

Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
(importo minimo 300,00 €)
a) da € 300,01 e fino a €. 1.999,99 fino a 6 rate mensili;
b) da € 2.000,00. e fino a €. 5.999,99 fino a 12 rate mensili;
c) da € 6.000,00 fino a 18 rate mensili.

Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche e comunque per gli esercenti attività d'impresa
(importo minimo 500,00 €)
a) per debiti da € 500,01 a € 2.999,99 fino a un massimo di 6 rate;
b) per debiti da € 3.000,00 a € 5.999,99 fino a un massimo di 12 rate;
c) per debiti superiori a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate.

Casi in cui non può essere concessa la rateizzazione

La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui risultino avviate le procedure esecutive.

Decadenza del beneficio

In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

INTERESSI DILAZIONE (art. 23)

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune utilizzando una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune sito in Piazza Umberto I nr. 2 San Marzano sul Sarno (SA);
- Invio per PEC: tributi.smss@anutel.it;
- Invio tramite raccomandata A/R.

CONTATTI

Numero di telefono: 081/5188208
Mail: tributi@sanmarzanosulsarno.gov.it
Pec: tributi.smss@anutel.it