CORONA VIRUS: RIORDINO DELLE MISURE ADOTTATE AL 13 MARZO 2020 PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

16/03/2020

Aggiornato al 13.03.2020

CORONA
Il Presidente del Consiglio ha adottato in data 17 marzo 2020 un nuovo Decreto che, tenendo conto l’andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha uniformato le previsioni applicabilia tutto il territorio nazionale. Con Ordinanze nn. 8/2020, 10/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020 e 16/2020 il Governatore della Regione Campania ha integrato le previsioni del DPCM.

Pertanto, le vigenti previsioni sono le seguenti:

- RIMANERE A CASA ED EVITARE OGNI SPOSTAMENTO SUL TERRITORIO, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- il Cittadino deve comprovare dette esigenze con AUTOCERTIFICAZIONE il cui modello è nella disponibilità delle forze dell'ordine ovvero prelevabile nella presente pagina;

- divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- SONO SOSPESI:
  • EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, proffesioisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni;
  • tutte le MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • CERIMONIE CIVILI e RELIGIOSE, ivi comprese quelle funebri;
  • i servizi e le attivita' didattiche nelle SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita`;
  • • l'apertura dei MUSEI e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  • • le attivita' di PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • • l'attività dei negozi di BARBIERE, PARRUCHIERE e CENTRI ESTETICI
  • • le FIERE ed i MERCATI per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari<
  • i servizi sanitari e sociosanitari territoriali quali riabilitazione estensiva, Centri diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori ed adulti, nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti territoriali ed i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e specialistica salvo quelli assolutamente necessari.

SONO CONSENTITE SOLO LE SEGUENTI ATTIVITÁ COMMERCIALI:

- COMMERCIO AL DETTAGLIO:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- SERVIZI ALLA PERSONA
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita' delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

I Gestori delle indicate ATTIVITA' COMMERCIALI devono evitare assembramenti di persone e garantiscaono comunque, la distanza di almeno un metro tra i visitatori
, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.

L'apertura dei LUOGHI DI CULTO e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza tra loro di almeno un metro.

PARCHI URBANI e VILLE COMUNALI
sono chiusi.

Salvo il fatto non costituisca reato piú grave, il mancato rispetto dei presenti obblighi é punito ai sensi dell’ art. 650 c.p.